IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)
Il Documento di Valutazione dei Rischi generale (D.V.R.) è un documento previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nel quale devono essere individuati, analizzati e valutati i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e definite le misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre tali rischi.
Il D.V.R. è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei), mentre ne sono esenti i lavoratori autonomi e le imprese familiari.
Il documento deve essere elaborato dal datore di lavoro (D.L.) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), il medico competente (M.C.) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).
L’ elaborazione del documento è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare e per questo motivo ne è sempre responsabile, ma può comunque avvalersi della collaborazione di professionisti nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per una consulenza mirata alla sua redazione.
Affinché sia valido, il D.V.R. deve essere munito di data certa e deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (D.L.), dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dal medico competente (M.C.), ove nominato.
Il documento deve essere conservato presso l’azienda, in formato cartaceo o in formato digitale, e reso disponibile per eventuali visite d’ispezione durante le quali può esserne chiesta la visione (ASL, INPS, INAIL, VVFF).
Il Documento di Valutazione dei Rischi generale non ha una scadenza, ma deve essere rielaborato qualora vengano apportate modifiche al processo produttivo o all’organizzazione aziendale, qualora siano introdotti nuovi impianti, attrezzature o mansioni, qualora venga svolto un aggiornamento normativo inerente o qualora si renda necessario per motivi di infortuni significativi e sorveglianza sanitaria.
IL NOSTRO SERVIZIO DI CONSULENZA CONSISTE IN:
- Esecuzione di un check-up iniziale volto a definire il fabbisogno aziendale in merito agli adempimenti richiesti dalla normativa
- Analisi documentazione tecnica ed individuazione di quella eventualmente mancante
- Costante valutazione dei rischi esistenti e/o emergenti ex artt. 17 e 28, D.Lgs. 81/08
- Redazione del Documento di valutazione dei rischi ex art. 29, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Redazione del Documento di valutazione del rischio Incendio ex D.M. 10.03.1998
- Redazione del Piano di emergenza ex D.M. 10.03.1998
- Redazione dei Piani di evacuazione per ogni ambiente
- Redazione del Documento Unico Di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08
- Istituzione del Registro dei Controlli e delle Verifiche Periodiche (R.C.P.) ex D.M. 10.03.1998
- Analisi dell’indice infortunistico e valutazione indici di incidenza
- Sopralluoghi periodici con cadenza adeguata alle effettive esigenze della struttura ed aggiornamento del registro dei controlli
- Esercitazioni di evacuazione
- Verifiche impianti
- Consulenza continua al Datore di Lavoro in ordine alla normativa tecnica e legislativa, adeguamento impiantistico, fornitura DPI
- Assunzione della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con tecnici in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08)
- Svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (con tecnici in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08)