In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il R.L.S. è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S. sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al R.L.S. di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza oltre che adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Nei luoghi di lavoro il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) rappresenta il punto di contatto fondamentale tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale: si fa portatore delle esigenze dei lavoratori e partecipa attivamente a molti aspetti essenziali della tutela della sicurezza e salute. È consultato e informato in ordine alla valutazione dei rischi. Promuove l’elaborazione, la programmazione e l’attuazione delle varie misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Viene consultato in relazione alla designazione di varie figure aziendali richieste dal Testo Unico e in merito all’organizzazione della formazione. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati. Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire la sicurezza necessaria.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali e successivamente è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore ANNUE per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore ANNUE per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL (in caso di nuova nomina o designazione) il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (articolo 18, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 così come modificato dall’articolo 13, lettera f del D.Lgs. 106/2009).


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