L’ art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti secondo i contenuti e le durate previsti dall’ Accordo Stato-Regioni n.221 del 21.12.2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento.
Il suddetto Accordo stabilisce che i lavoratori che non hanno mai ricevuto formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, debbano ricevere una formazione generale di base della durata minima di 4 ore.
A seguito di questa formazione di base valida per tutti i lavoratori a prescindere dalla mansione e dall’attività lavorativa, è prevista una Formazione Specifica variabile secondo la classificazione basata sui CODICI ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 2011, con durate minime di 4 ore per le aziende ricadenti nella classe di RISCHIO BASSO, 8 ore per le aziende ricadenti nella classe di RISCHIO MEDIO e, infine, 12 ore per quelle aziende ricadenti nella classe di RISCHIO ALTO