Il Datore di Lavoro – dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi dell’Allegato II:
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori, escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
- Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Per svolgere i suddetti compiti il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative.
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (a seconda del verifica il livello di rischio del Codice ATECO):
- RISCHIO BASSO 16 ore
- RISCHIO MEDIO 32 ore
- RISCHIO ALTO 48 ore