L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico“.
La formazione per gli addetti antincendio e il successivo aggiornamento, oltre ad essere obbligatori sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio dell’azienda.
Il 23/02/2011, con lettera circolare nr. 0012653, il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento.
La periodicità di aggiornamento si ritiene necessaria ogni 5 anni.
La durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio di Incendio BASSO deve essere di 2 ore, per il Rischio Medio deve essere di 5 ore, per il Rischio Elevato deve essere di 8 ore.